RegolamentoCapo III

Art. 30

Ripartizione dei proventi.

In vigore dal 5 giu 1926
Tranne l'indennità di carattere personale, di cui all' del presente regolamento, tutte le altre somme riscosse per diritto di pilotaggio, dedotte tutte le spese (eccettuate quelle per acquisto o riattamento di immobili, di galleggianti, di arredamenti, le quali sono esclusivamente a carico dei piloti effettivi) debbono essere ripartite nel modo seguente: l° indistintamente ad ogni pilota effettivo: una parte; a ciascun aspirante: mezza parte. Al capo pilota e ad ogni sotto capo, in corrispettivo dell'incarico loro affidato, spetta inoltre un compenso supplementare rispettivamente di un quarto e di un ottavo di parte. I piloti sospesi a norma dell' del presente regolamento non hanno diritto a partecipazione di utili di pilotaggio per tutto il tempo della sospensione; 2° a qualsiasi componente il corpo dei piloti, esonerato in applicazione del precedente e cioè per raggiunti limiti di età o per motivi di salute: a) dopo dieci anni compiuti: cinque centesimi di parte per ogni biennio di servizio prestato anche in qualità di aspirante o di avventizio, con un massimo complessivo di mezza parte, intendendosi per biennio anche l'ultimo periodo di tempo superiore ad un anno; b) dopo cinque anni compiuti: due terzi di parte per tanti mesi quanti sono gli anni di servizio prestato. In caso d'invalidità permanente assoluta o di morte verificatesi in servizio e per motivi di servizio, spetta al pilota, od ai suoi aventi diritto, il massimo dell'assegno, qualunque sia il periodo di servizio prestato; 3° alla vedova ed agli orfani minorenni del pilota defunto competono le seguenti percentuali sulla quota che a lui spettava o sarebbe spettata: a) alla vedova sola o ad un orfano solo: il 50 %; b) alla vedova con orfano, ovvero a due orfani: il 55 per cento; c) alla vedova con due orfani, ovvero a tre o più orfani: il 60 per cento; d) alla vedova con più di due orfani: il 65 per cento. Non ha diritto all'assegno la vedova che, alla morte del pilota, si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che abbia contratto matrimonio entro il biennio anteriore alla cessazione dal servizio del marito, tranne che vi sia prole nata o concepita in detto periodo. La vedova che passa a nuove nozze perde il diritto all' assegno. Le orfane minorenni, contraendo matrimonio, perdono il diritto all'assegno. In caso di accertata ed assoluta inabilità al lavoro degli orfani, l'assegno sarà ad essi mantenuto anche oltre la minore età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-30

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