Regolamento›Capo III
Art. 33
Assegni eventuali a carico del bilancio dello Stato.
In vigore dal 5 giu 1926
Nei luoghi, le cui speciali condizioni esigono il pilotaggio obbligatorio senza che i proventi relativi bastino al mantenimento di un corpo di piloti, potrà essere concesso ai medesimi piloti un annuo assegno a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-33