RegolamentoCapo IV

Art. 35

Periodo di tirocinio.

In vigore dal 5 giu 1926
Gli aspiranti piloti, in servizio all'entrata in vigore del R. decreto 14 giugno 1925, n. 1001, i quali al termine del periodo di tirocinio in esso stabilito all', non fossero dichiarati idonei alla nomina ad effettivo, avranno diritto di restare in servizio provvisorio fino al compimento dei due anni dalla nomina, allo scadere dei quali saranno nuovamente sottoposti al giudizio per l'accertamento della loro idoneità.
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