RegolamentoCapo III

Art. 31

Vigilanza dell'autorità marittima

In vigore dal 5 giu 1926
sulla ripartizione dei proventi. La ripartizione dei proventi del pilotaggio è sottoposta alla vigilanza dell'autorità marittima locale, che ha sempre diritto di controllare la contabilità del corpo dei piloti. Ogni controversia che possa sorgere tra i piloti in materia di ripartizione dei proventi, è decisa, in via amministrativa, dalla stessa autorità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-31

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