Regolamento›Capo III
Art. 31
Vigilanza dell'autorità marittima
In vigore dal 5 giu 1926
sulla ripartizione dei proventi.
La ripartizione dei proventi del pilotaggio è sottoposta alla vigilanza dell'autorità marittima locale, che ha sempre diritto di controllare la contabilità del corpo dei piloti.
Ogni controversia che possa sorgere tra i piloti in materia di ripartizione dei proventi, è decisa, in via amministrativa, dalla stessa autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-31