RegolamentoCapo III

Art. 26

Esecuzione di sentenze.

In vigore dal 5 giu 1926
Qualora, un pilota sia stato con sentenza, passata in giudicato, condannato a pena che secondo il Codice per la marina mercantile, importi la sospensione o la interdizione, egli con provvedimento del comandante del compartimento, verrà, a seconda dei casi, sospeso dal servizio o cancellato dal registro di cui all'art. 193 dello stesso Codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-26

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