RegolamentoCapo III

Art. 25

Mancanze gravi.

In vigore dal 5 giu 1926
In caso di gravi mancanze o di provata incapacità, i capi o i sotto capi piloti, su proposta del comandante del compartimento, potranno essere dal Ministero revocati dall'incarico od anche cancellati dal registro di cui all'art. 193 del Codice per la marina mercantile, su giudizio emesso da una Commissione nominata dal Ministero stesso e composta di un ufficiale superiore delle Capitanerie di porto, di un capitano di porto e di un capo pilota. Con la stessa procedura si provvederà per la cancellazione dal registro suddetto di quei piloti dei quali, per gravi mancanze o per provata incapacità, fosse ritenuto necessario lo allontanamento definitivo dal servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-25

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