RegolamentoCapo III

Art. 24

Mancanze lievi.

In vigore dal 5 giu 1926
Le lievi mancanze commesse dai piloti saranno punite dal comandante del porto, giusta l'art. 450 e seguenti del Codice per la marina mercantile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-24

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