RegolamentoCapo III

Art. 22

Attribuzioni del capo pilota.

In vigore dal 5 giu 1926
Compete al capo pilota: a) di regolare il servizio di pilotaggio secondo le istruzioni dell'autorità marittima; b) di mantenere l'ordine e la disciplina fra i piloti, riferendo immediatamente all'autorità marittima su ogni fatto meritevole di speciale considerazione; c) di curare l'amministrazione insieme con uno, od occorrendo con due piloti, annualmente designati dal corpo, i quali sono con lui solidalmente responsabili degli atti compiuti senza aver diritto ad alcun compenso per questo speciale servizio. Il capo pilota deve mantenere integre le sue qualità tecniche, tenendosi in esercizio col pilotare, sia pure saltuariamente, le navi e deve partecipare al turno dei piloti ogni qualvolta, per scarsezza numerica del personale, tale necessità sia riconosciuta dal comandante del porto; egli inoltre ha l'obbligo di pilotare direttamente le navi nei casi che presentino maggior difficoltà, perché l'applicazione della propria esperienza possa riuscire di profitto e di insegnamento ai suoi dipendenti. Il capo pilota è coadiuvato, occorrendo, dai sotto capi, e può essere sostituito, in caso di bisogno, da uno di essi e, in mancanza, da un pilota scelto dall'autorità marittima. Il capo pilota redigerà annualmente, su appositi modelli per ciascuno dei suoi dipendenti, le note informative la cui prima parte dovrà essere comunicata all'interessato che vi apporrà la firma, la seconda dovrà contenere le note di carattere riservato e la terza le osservazioni del comandante del porto. Le note relative al capo pilota, saranno compilate dal comandante del porto. Tutte le note di cui sopra dovranno essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali, a cura del comandante del compartimento, dovrà essere inviato alla Direzione marittima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-22

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