Regolamento›Capo IV
Art. 37
Regolamenti speciali.
In vigore dal 5 giu 1926
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente , continueranno ad essere applicati nei singoli porti i regolamenti speciali in atto vigenti in quanto non contrastino con le disposizioni contenute nel presente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-37