Art. 1
In vigore dal 5 giu 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 193 e seguenti del Codice per la marina mercantile;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 serie 2ª, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 febbraio 1923, n. 479, che approva il regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;
Visti i Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1232, e 14 giugno 1925, n. 1001, che hanno apportato modificazioni al predetto regolamento di pilotaggio;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.
I Regi decreti 15 febbraio 1923, n. 479, e 14 giugno 1925, n. 1001, sono abrogati.
È pure abrogato il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1232, salvo quanto è disposto dall' del regolamento suindicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-rd-1