Art. 33 · Assegni eventuali a carico del bilancio dello Stato.
RegolamentoCapo III

Art. 33

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Assegni eventuali a carico del bilancio dello Stato.

In vigore dal 5 giu 1926
Nei luoghi, le cui speciali condizioni esigono il pilotaggio obbligatorio senza che i proventi relativi bastino al mantenimento di un corpo di piloti, potrà essere concesso ai medesimi piloti un annuo assegno a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).
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