RegolamentoCapo VI

Art. 59

In vigore dal 2 mar 1926
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte di appello, o nelle provincie che non sono sede di Corte d'appello, il presidente del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli Istituti indicati nell' della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli della legge stessa, o dall' del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall' del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-59

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