RegolamentoCapo IV

Art. 54

In vigore dal 2 mar 1926
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell' della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall' del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell' del presente regolamento. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell' della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall' del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell' del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.
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