RegolamentoCapo IV

Art. 56

In vigore dal 2 mar 1926
Le perizie e gli incarichi di cui all' della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo; b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-56

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