Regolamento›Capo I
Art. 4
In vigore dal 2 mar 1926
Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell' del presente regolamento.
Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell', capoverso della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai senti del R. decreto 6 settembre 1902, n. 485.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-4