Regolamento›Capo I
Art. 7
In vigore dal 2 mar 1926
La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da L. 2 e munita dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell', prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo ;
f) dichiarazione di non essere iscritto nè di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all', prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-7