Regolamento›Capo II
Art. 28
In vigore dal 2 mar 1926
La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salvo le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-28