Regolamento›Capo II
Art. 26
In vigore dal 2 mar 1926
La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del Consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.
La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-26