RegolamentoCapo I

Art. 22

In vigore dal 2 mar 1926
Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti .
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-22

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