RegolamentoCapo I

Art. 19

In vigore dal 2 mar 1926
La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-19

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