Regolamento›Capo I
Art. 19
19 / 74In vigore dal 2 mar 1926
La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-19