Regolamento›Capo I
Art. 16
In vigore dal 2 mar 1926
La impugnazione dinanzi alla Commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.
La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della Commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-16