Regolamento›Capo I
Art. 13
In vigore dal 2 mar 1926
Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-13