Art. 13
RegolamentoCapo I

Art. 13

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In vigore dal 2 mar 1926
Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-13