Regolamento›Capo I
Art. 18
In vigore dal 2 mar 1926
Le spese per il funzionamento della Commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.
L'ammontare delle spese viene determinato dalla Commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'ordine.
I Consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-18