Regolamento›Capo I
Art. 23
In vigore dal 2 mar 1926
L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla Commissione centrale ed agli altri Consigli dell'ordine.
Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-23