RegolamentoCapo I

Art. 24

In vigore dal 2 mar 1926
Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell'ordine di una Provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall' e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione; b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all' ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'. Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-24

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