Regolamento›Capo II
Art. 37
In vigore dal 2 mar 1926
Il Consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:
1° vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2° prende i provvedimenti disciplinari;
3° cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;
4° determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
5° compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;
6° dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-37