RegolamentoCapo II

Art. 37

In vigore dal 2 mar 1926
Il Consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari: 1° vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza; 2° prende i provvedimenti disciplinari; 3° cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria; 4° determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo; 5° compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine; 6° dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.
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