RegolamentoCapo II

Art. 33

In vigore dal 2 mar 1926
La elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto. La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti. Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria. Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel Consiglio dell'ordine. Sono proclamati eletti coloro che ottennero maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di età. Il presidente, assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al Primo presidente ed al Procuratore generale della Corte di appello, nonché al presidente del Tribunale ed al procuratore del Re.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-33

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