RegolamentoCapo II

Art. 34

In vigore dal 2 mar 1926
Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al procuratore del Re entro il termine di giorni 3 da quello dell'elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate. La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione di cui al precedente comma. La impugnativa ha luogo innanzi all'assemblea generale mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione. Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'assemblea. Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il procuratore del Re. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo