Regolamento›Capo II
Art. 38
In vigore dal 2 mar 1926
Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso.
In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-38