Regolamento›Capo II
Art. 40
In vigore dal 2 mar 1926
Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-40