RegolamentoCapo II

Art. 40

In vigore dal 2 mar 1926
Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri: a) registro a madre e figlia per le somme riscosse; b) registro contabile di entrata e di uscita; c) registro dei mandati di pagamento; d) inventario del patrimonio dell'ordine. In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-40

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