Regolamento›Capo III
Art. 45
In vigore dal 2 mar 1926
Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:
1° l'avvertimento;
2° la censura;
3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4° la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consise nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.
La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
Storico versioni
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