RegolamentoCapo III

Art. 45

In vigore dal 2 mar 1926
Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono: 1° l'avvertimento; 2° la censura; 3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4° la cancellazione dall'albo. L'avvertimento consise nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-45

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