RegolamentoCapo III

Art. 48

In vigore dal 2 mar 1926
Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni 15 dall'avvenuta notificazione. Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni 10 dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del Consiglio dell'ordine entro 5 giorni. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformità degli del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-48

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