RegolamentoCapo IV

Art. 53

In vigore dal 2 mar 1926
Le disposizioni dei precedenti valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, nè le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell' della legge 24 giugno 1923, n. 1395.
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