Regolamento›Capo V
Art. 57
In vigore dal 2 mar 1926
Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re.
Il Ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi Consigli.
Il Ministro per la giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.
In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del Consiglio.
Qualora il Consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.
Storico versioni
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