RegolamentoCapo VI

Art. 61

In vigore dal 2 mar 1926
Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell' della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.
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