RegolamentoCapo VI

Art. 64

In vigore dal 2 mar 1926
Coloro che chiedano la iscrizione a termini dell' della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda, quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma di L. 500 a termini del succitato ultimo capoverso. Essi devono inoltre fornire: a) la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni la professione di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro possa agevolarne il controllo; b) la prova di avere coltura sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove. L'interessato, ove lo creda, può chiedere alla Commissione di cui all', capoverso I, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare la sufficiente coltura mediante esame.
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