Regolamento›Capo VI
Art. 60
In vigore dal 2 mar 1926
I diplomi menzionati nell' della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all', lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell' del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall' del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-60