Regolamento›Capo VI
Art. 69
In vigore dal 2 mar 1926
Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall' della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.
Le domande sono esaminate dalla competente Commissione con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente.
La Commissione può anche tener conto di manifestazioni dell'attività dell'aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni.
La Commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti al Consiglio dell'ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni della Commissione stessa, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.
Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, il Consiglio dell'ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli del presente regolamento.
Nell'albo sono indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico e quella d'iscrizione nell'albo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-69