Regolamento›Capo VI
Art. 74
In vigore dal 21 giu 1950
Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove provincie, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1013 B. L. I. n. 77.
Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli .
Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della giustizia e degli affari di culto
Rocco.
Il Ministro dell'interno
Federzoni.
Il Ministro della pubblica istruzione
Fedele.
Il Ministro dei lavori pubblici
Giuriati.
Note all'articolo
- La L. 5 aprile 1950, n. 280 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'art. 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e' soppresso. I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di "ingegnere topografo" negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. Resta ferma la delimitazione dell'attivita' professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-74