Art. 1
In vigore dal 2 mar 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il regolamento per l'attuazione e per il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove Provincie, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Federzoni -
- Fedele - Giuriati.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 89. - Faini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-rd-1