Art. 1

In vigore dal 2 mar 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il regolamento per l'attuazione e per il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove Provincie, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Federzoni - - Fedele - Giuriati. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926. Atti del Governo, registro 245, foglio 89. - Faini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-rd-1

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