RegolamentoCapo VI

Art. 71

In vigore dal 2 mar 1926
I termini stabiliti dagli della legge 24 giugno 1923, n. 1395 sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-71

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo