Regolamento›Capo VI
Art. 71
71 / 74In vigore dal 2 mar 1926
I termini stabiliti dagli della legge 24 giugno 1923, n. 1395 sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-71