Regolamento›Capo VI
Art. 72
In vigore dal 2 mar 1926
I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'° della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-72