RegolamentoCapo I

Art. 10

In vigore dal 2 mar 1926
Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore del Re presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-10

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