Regolamento›Capo I
Art. 5
In vigore dal 2 mar 1926
Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento.
Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie o gli incarichi di cui all' della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso e nell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-5