RegolamentoCapo I

Art. 3

In vigore dal 2 mar 1926
L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, da residenza. La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione. Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-3

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