RegolamentoCapo III

Art. 46

In vigore dal 2 mar 1926
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l' del presente regolamento in relazione all', parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-46

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