Regolamento›Capo III
Art. 46
In vigore dal 2 mar 1926
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l' del presente regolamento in relazione all', parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-46