Art. 38
RegolamentoCapo II

Art. 38

38 / 74
In vigore dal 2 mar 1926
Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-38